Statuto
Denominazione – Sede – Durata
Articolo 1
È costituita l’associazione culturale denominata “Distretto culturale del nuorese”. L’associazione ha sede attualmente in Nuoro, presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative. Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi. L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Articolo 2
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 3
L’Associazione non ha scopo di lucro.
È pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Oggetto
Articolo 4
L’associazione “Distretto culturale del nuorese“ si propone lo studio e la costituzione di un distretto culturale nel territorio del nuorese con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale del territorio e dei paesi e delle comunità del circondario, favorendo l’incontro tra opinioni ed esperienze diverse, in particolare tra realtà culturali, produttive e del volontariato. A questo fine potrà:
- Proporre, promuovere e organizzare iniziative volte a favorire la collaborazione fra istituzioni pubbliche per metterle sempre più al servizio dei cittadini sardi.
- Promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti l’editoria, il campo artistico e letterario e la cultura in genere mediante la redazione e la pubblicazione di libri, ricerche, saggi dedicati alle espressioni delle culture locali e periferiche, alle voci di minoranza e alla cultura contemporanea in genere.
Per perseguire gli scopi associativi, nel rispetto della normativa speciale e di settore, l’associazione in particolare si propone di:
Pubblicare riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;
Promuovere la diffusione della cultura anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;
Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all’estero e la promozione d’iniziative destinate all’approfondimento degli scopi statutari;
Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
Promuovere specifici progetti di innovazione.
L’Associazione può operare in Italia ed all’estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.
L’associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi associativi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
Associati
Articolo 5
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo associativo.
Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Gli associati, possono essere:
- Associati Fondatori
Sono associati Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
- Associati Ordinari
Gli associati ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi dell’Associazione, s’impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d’ingresso e del contributo annuo stabiliti dall’Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall’appartenenza all’Associazione.
- Associati Onorari
Sono associati Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Associati Sostenitori o Promotori
Sono associati sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.
Tutti gli associati concorrono a determinare l’attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.
Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.
Articolo 7
La qualità di associato si perde per:
- Decesso.
- Mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativo annuale.
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l’obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
Risorse economiche
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:
- dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- dalle erogazioni liberali dei associati e dei terzi;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- dai contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che associati, non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
- da altre entrate compatibili con le finalità associative.
Il patrimonio associativo indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.
Organi dell’Associazione
Articolo 9
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (facoltativo)
- il Comitato tecnico-scientifico.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
Assemblea degli associati
Articolo 10
L’Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l’assemblea ordinaria ha, il compito:
- di ratificare l’entità delle quote associative annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’associazione;
l’assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell’associazione stessa;
Articolo 11
L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno due volte l’anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell’attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell’Associazione, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
Le adunanze dell’Assemblea si terranno di norma presso la sede dell’Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all’estero.
Le convocazioni devono essere inviate agli associati con un preavviso di almeno otto giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.
La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta elettronica, o telegramma o con affissione in sede. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Essi possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può tuttavia assumere più di una delega di altro associato.
Articolo 13
Ogni associato ha diritto ad un voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
L’Assemblea degli associati delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.
Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all’atto della convocazione o in seguito all’accoglimento della richiesta della seduta segreta.
Le riunioni potranno svolgersi anche con gli strumenti dell’audio-video conferenza.
Presidente
Articolo 14
Il Presidente è eletto dall’Assemblea; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.
Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell’Assemblea.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- Predisporre le linee generali del programma stilato dall’Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
- Convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- Stipulare i contratti e le convenzioni;
- Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati.
In caso di impedimento o assenza, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.
Consiglio direttivo
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell’Assemblea che gli affida tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea degli Associati; il Presidente ed il vicepresidente ne fanno parte di diritto.
L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dagli associati.
In particolare compete al consiglio direttivo:
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea;
- Nominare i componenti del Comitato tecnico-scientifico, tra cui il presidente;
- Nominare altri comitati operativi determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi;
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i suoi membri, il tesoriere e il segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 17
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli col sistema della cooptazione fino alla ratifica in sede assembleare.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell’Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all’estero.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Articolo 19
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d’ufficio del membro del Consiglio.
La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Le riunioni del consiglio direttivo potranno svolgersi anche con gli strumenti dell’audio-video conferenza.
Collegio dei revisori
Articolo 20
L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori, il quale è composto da tre membri eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Il compenso ai membri il collegio dei revisori è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
Comitato tecnico-scientifico
Articolo 21
Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio direttivo tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse dell’Associazione. Il Comitato tecnico-scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio direttivo e con l’Assemblea nella definizione dei programmi e delle attività dell’associazione. In particolare esso formula pareri e proposte in merito al programma delle iniziative, istruisce le proposte anche pervenute dall’esterno e interviene su ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio direttivo.
I membri del Comitato tecnico-scientifico hanno la medesima durata in carica del Consiglio direttivo. L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca, senza necessità di giusta causa.
Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è nominato dal consiglio direttivo. Il Presidente può designare un Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico al fine del migliore lo svolgimento delle attività del Comitato stesso. Il Presidente dell’Associazione è membro di diritto del Comitato tecnico-scientifico.
La carica di componente del Comitato tecnico-scientifico è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell’ufficio, purché regolarmente documentate.
Esercizio associativo
Articolo 22
L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
L’Associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo. L’eventuale disavanzo accertato alla fine dell’esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall’Assemblea.
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull’andamento della gestione associativa.
Scioglimento
Articolo 23
L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione con il parere favorevole dei due terzi dei associati presenti in Assemblea, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega autenticata dal presidente, della maggioranza dei associati aventi diritto al voto.
In ogni caso deve essere nominato il liquidatore per le attività conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione dell’avanzo patrimoniale.
L’avanzo patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Articolo 24
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.